Art. 13
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.
Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.
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