Art. 6 · LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

Art. 6

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra. Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà, punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
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