Art. 5
LEGGE 21 luglio 1961, n. 686
In vigore dal 18 ago 1961
Gli ospedali, gli Istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente , entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.
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