Art. 4 · LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

Art. 4

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.
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