Art. 12 · LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

Art. 12

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall', lettera b), della presente legge.
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