Art. 4
LEGGE 19 luglio 1961, n. 659
In vigore dal 15 nov 1962
Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-19;659#art-4