Art. 3 · LEGGE 19 luglio 1961, n. 659

Art. 3

LEGGE 19 luglio 1961, n. 659

In vigore dal 16 ago 1961
Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente , distrutti da eventi bellici, è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purchè la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.
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