Art. 7 · LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

Art. 7

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia. Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua, materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l'accesso in ruolo. Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane.
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