Art. 2 · LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

Art. 2

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
Le scuole di cui al secondo comma dell' sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona. L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.
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