Art. 12 · LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

Art. 12

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono. Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare la idoneità didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento. All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all', comma secondo e relativamente all'insegnamento da essi impartito.
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