Art. 3 · LEGGE 12 luglio 1961, n. 603

Art. 3

LEGGE 12 luglio 1961, n. 603

In vigore dal 8 ago 1961
Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonchè le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438. Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-12;603#art-3