Art. 43 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Art. 43

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli , quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
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