Art. 36 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Art. 36

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Il fondo di garanzia di cui all' della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.
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