Art. 13 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Art. 13

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all' della citata legge: a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni; b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 919, contro costituzione in pegno, ai sensi dell' della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a). Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma, dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all' della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa operare.
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