Art. 11 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Art. 11

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.
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