Art. 7 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

Art. 7

LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

In vigore dal 3 ago 1961
Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.
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