Art. 5
LEGGE 5 luglio 1961, n. 570
In vigore dal 3 ago 1961
Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione:
1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile;
2) gli esami di idoneità per l'ammissione ai terzo corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-05;570#art-5