Art. 13 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

Art. 13

LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

In vigore dal 3 ago 1961
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonchè quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
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