Art. 10 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

Art. 10

LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

In vigore dal 3 ago 1961
Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all' del regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione. Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all' della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.
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