Art. 1 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

Art. 1

LEGGE 5 luglio 1961, n. 570

In vigore dal 3 ago 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1 luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
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