Art. 2 · LEGGE 5 luglio 1961, n. 533

Art. 2

LEGGE 5 luglio 1961, n. 533

In vigore dal 7 lug 1961
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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