Convenzione›Parte I
Art. 2
9 / 29In vigore dal 20 ott 1961
I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell', applicabili rispettivamente in Norvegia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Ciò, vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.
Le maggiorazioni per i familiari a carico sono corrisposte
qualunque sia il Paese dove i familiari stessi risiedono.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-2