Art. 17
ConvenzioneParte III

Art. 17

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In vigore dal 20 ott 1961
Le autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni speciali a favore della gente di mare. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambi le parti incaricate di collaborare tra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalità per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonché per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.
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