Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sulle assicurazioni contro le malattie, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e sia sottoposto in questo Paese all'assicurazione contro le malattie, ha, unitamente ai familiari residenti in Norvegia, diritto alle prestazioni, tenuto conto del periodo di assicurazione e delle prestazioni ricevute in Italia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione italiana e l'inizio dell'assicurazione norvegese non è preso in considerazione. Paragrafo 2 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sull'assicurazione contro le malattie con diritto a indennità di malattia o alla conservazione della retribuzione durante la malattia, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e in questo Paese sia assicurato contro le malattie senza diritto a indennità di malattia, può iscriversi a un'assicurazione facoltativa complementare per indennità di malattia alle stesse condizioni delle persone che in Norvegia cessano di essere iscritte all'assicurazione obbligatoria per l'indennità di malattia. La domanda d'iscrizione a questa assicurazione complementare deve essere presentata entro due mesi dalla data d'arrivo in Norvegia. Il diritto all'indennità di malattia è concesso solo dall'inizio dell'assicurazione complementare.
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