Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
31 articoli
Convenzione
Art. 10 Articolo 10 Paragrafo 1 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto Art. 11 Articolo 11 Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia pe Art. 12 Articolo 12 Il periodo d'iscrizione o di contribuzione nell'assicurazione per la malattia Art. 13 Articolo 13 Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli che siano cit Art. 14 Articolo 14 Paragrafo 1 I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle dispos Art. 15 Articolo 15 Paragrafo 1 Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado d Art. 16 Articolo 16 Paragrafo 1 Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno d parte I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza soc Art. 2 Articolo 2 I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottopo Art. 3 Articolo 3 Al principio previsto dall'articolo 2 circa la legislazione applicabile sono st Art. 4 Articolo 4 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune a parte II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 5 Articolo 5 Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla leg Art. 6 Articolo 6 Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e mutilati in base Art. 7 Articolo 7 Paragrafo 1 Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegi Art. 8 Articolo 8 Paragrafo 1 Il periodo durante il quale una persona è stata sottoposta alla, le Art. 9 Articolo 9 Nell'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 non saranno presi in considerazione i parte III Disposizioni diverse
Art. 17 Articolo 17 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accor Art. 18 Articolo 18 Paragrafo 1 Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano recipr Art. 19 Articolo 19 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile Art. 20 Articolo 20 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni Art. 21 Articolo 21 Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legisl Art. 22 Articolo 22 Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine Art. 23 Articolo 23 Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorità e al Art. 24 Articolo 24 I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuat Art. 25 Articolo 25 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accor Art. 26 Articolo 26 Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorità amministrati Art. 27 Articolo 27 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc Art. 28 Articolo 28 Paragrafo 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli Art. 29 Articolo 29 Paragrafo 1 La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360