Art. 6
LEGGE 23 giugno 1961, n. 520
In vigore dal 20 lug 1961
Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.
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