Art. 3
LEGGE 23 giugno 1961, n. 520
In vigore dal 20 lug 1961
Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato dall'Amministrazione.
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