Art. 45 · LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Art. 45

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Norme finanziarie I mutui di cui al precedente , da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti dei Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
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