Art. 40 · LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Art. 40

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Ripartizione territoriale della spesa Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale. A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse. Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, è dato dai competenti organi regionali.
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