Art. 37 · LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Art. 37

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8°, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.
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