Art. 10 · LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Art. 10

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 11 mag 1965
Contributi per le case di coltivatori diretti È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.
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