Art. 7 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 7

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi. Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.
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