Art. 31 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 31

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennità di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.
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