Art. 28 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 28

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spetta, comunque, un aumento netto mensile di lire cinquemila sulle precedenti competenze accessorie, calcolate nel loro complesso con l'esclusione delle indennità per missione e trasferimento, per servizio straordinario e per servizio serale e notturno. Detto aumento minimo è garantito ad personam fino a quando si esplicano le mansioni per le quali si percepiscono le singole competenze in atto disciplinate dalla legge 8 agosto 1957, n. 776. Ai fini previsti dai commi precedenti, per il personale che attualmente fruisce della indennità di cui all' della legge 8 agosto 1957, n. 776, l'indennità stessa si intende spettante, al massimo, per sedici giorni in ciascun mese.
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