Art. 24 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 24

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 9 mar 1963
Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili. Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed ai primi tre commi dell'. Dalla maggiorazione è escluso il personale addetto al Centro meccanografico ad eccezione dei funzionari dirigenti. Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da pause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra. Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, è, altresì, concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata: capi degli uffici interurbani lire 600; coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550; operatori ed operatrici lire 500. Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione. Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.
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