Art. 20
LEGGE 27 maggio 1961, n. 465
In vigore dal 14 giu 1961
Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall' per il servizio straordinario, nonchè, quando nel sia il caso, dall', per il servizio serale e notturno.
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