Art. 2
LEGGE 27 maggio 1961, n. 465
In vigore dal 14 giu 1961
Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-05-27;465#art-2