Art. 2 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 2

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
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