Art. 18 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 18

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 23 apr 1965
Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 36 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8 . Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall', nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo. Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277 .
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