Art. 17 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 17

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 23 apr 1965
Al personale, compreso quello degli uffici locali e dalle esigenze, che presta servizio, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei. Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte. Detta indennità compete pure ai direttori, di treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno .
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