Art. 13 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 13

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all' del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.
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