Art. 11 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 11

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Non potranno compiersi mensilmente più di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi: a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e perciò eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto; b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi; c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a novantasei.
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