Art. 10 · LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Art. 10

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente. Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.
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