Art. 85 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 85

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all' fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze armata sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata, dello Stato. Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze e gli oneri di cui all' della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all' della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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