Art. 78 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 78

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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