Art. 78
LEGGE 13 maggio 1961, n. 469
In vigore dal 30 giu 1961
Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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