Art. 22 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 22

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 7 set 1978
La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco in prova è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta: 1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente; 2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore; 4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione .
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