Art. 2 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 2

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 20 apr 2006
Spetta al Ministero dell'interno provvedere: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ; c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonchè le relative caratteristiche tecniche.
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