Art. 12 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 12

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
I comandanti provinciali: a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia; b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale; c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile; e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonchè le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli; f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonchè al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi; g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali; h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza: i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento; l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.
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