Art. 110 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 110

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 20 apr 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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