Art. 107
LEGGE 13 maggio 1961, n. 469
In vigore dal 30 giu 1961
Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.
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