Art. 106 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 106

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, cime si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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